Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari e gli agenti in servizio di leva, in ferma annuale, in ferma pluriennale, in ferma breve, in ferma prefissata ovvero trattenuti o raffermati o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, i sergenti di complemento, gli allievi carabinieri, gli allievi del Corpo della guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e dei collegi militari, i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni».